Patente e libretto: dal 3 novembre ecco chi deve prestare attenzione

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Dal 3 novembre la legge impone che chi guida una moto o un’auto debba essere anche l’intestatario del veicolo, ma la sua applicazione è limitata a casi precisi nei quali non rientrano le normali situazioni in cui può capitare di prestare moto, scooter e auto. 

PATENTE-E-LIBRETTO 1La notizia ha ingenerato non poche polemiche e tanta confusione circa l’applicazione della legge che entrerà in vigore da lunedì prossimo, 3 novembre, in tutta la Penisola.
Di cosa parliamo esattamente ? Chi guida un’auto una moto o uno scooter deve anche essere l’intestatario, quindi, in caso di controllo delle forze dell’ordine, il nome riportato sulla carta di circolazione e quello sulla patente devono coincidere.

Vietato quindi prestare auto e moto e parenti, amici e conoscenti?

I molti pareri e le varie interpretazioni, in questi ultimi giorni, sono stati forieri di tante polemiche e molta disinformazione;  fortunatamente però, la legge oggetto della nostra attenzione è molto più ragionevole e non incide sui casi “normali” in cui si utilizza un mezzo non intestato a proprio nome.

Questa normativa dà attuazione a una norma del Codice della Strada e prevede che chi ha a disposizione un veicolo, non di sua proprietà, per un periodo superiore ai 30 giorni deve far aggiornare la carta di circolazione, inserendo sul documento il proprio nome (ogni cambiamento costa 25 euro).

Qualora i nomi registrati su patente e libretto non dovessero coincidere, la sanzione prevista sarà di 705 euro oltre al ritiro della carta di circolazione.

“Da questa norma sono esplicitamente esclusi i familiari – riferisce il direttore generale della Motorizzazione, Maurizio Vitelli – : la norma esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parentela. Quindi non riguarda, per esempio, il figlio che guida la macchina del padre o situazioni simili”.

La norma non si applica in generale a chi prende in prestito un’auto da un amico o un parente, perché queste situazioni non sono accompagnate da un contratto di comodato gratuito (una delle fattispecie previste dalle norme) in cui sia indicata la data  di inizio del “prestito”.

Esclusi anche i “Veicoli che rientrano nella fattispecie dei fringe benefit o delle vetture di servizio”.

Tra le categorie incluse, invece, ci sono ”le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria.
Tutti casi cioè, spiega Vitelli, “in cui era necessario individuare uno strumento che permettesse l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura circolante e di eventuali violazioni al Codice della strada. Inoltre – precisa il direttore generale della Motorizzazione – un altro fenomeno che si è voluto contrastare con questa norma è quello delle intestazioni fittizie”.

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