E’ diffamazione parlar male su Facebook anche senza fare nomi. Lo stabilisce la Suprema Corte

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20140417 c5 c2 fbRoma – Chi diffama una persona su Facebook, pur senza citare esplicitamente il suo nome ma indicando particolari che possano renderla identificabile, è perseguibile penalmente.
Commette reato, così come si evince da una recente sentenza della Corte di Cassazione, relativamente alla vicenda di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa) che, sul proprio profilo Facebook, aveva usato espressioni diffamatorie nei confronti del collega che lo aveva sostituito in un incarico.

“Attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di un collega raccomandato e leccaculo … ma me ne fotto per vendetta …” scriveva sul Facebook il maresciallo. Una condotta irriguardosa che gli aveva procurato una condanna in primo grado a tre mesi di reclusione militare (con i doppi benefici) per diffamazione pluriaggravata e successivamente  assolto dalla Corte militare d’appello di Roma dato l’anonimato delle offese sul social network che impediva, secondo i giudici, di arrivare al diretto interessato.

Ma il procuratore generale militare aveva quindi impugnato la sentenza di secondo grado in Cassazione che, accogliendo l’istanza, ha poi “decretato”: “Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione – si legge nella sentenza – è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa”. 

I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che “… il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due”. E concludono: “… non può non tenersi conto dell’utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, nè alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona”.

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