Porto Cesareo (Le) – Con delibera Comunale del 25 novembre scorso è stata approvata l’introduzione dell’imposta di soggiorno da parte del Comune salentino. La suddetta tassa rientra all’interno delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; se ne è tanto parlato per le grandi città come Roma e Venezia ed anche i piccoli centri turistici hanno deciso di adottarla.
L’imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti da parte di soggetti non residenti nel Comune stesso che avvengono nelle strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze, centri benessere ecc) ed extra-alberghiere (villaggi turistici, bed and breakfast, campeggi ed altri simili).
Il gettito relativo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambienti locali, interventi relativi ai servizi pubblici locali.
La misura dell’imposta è definita in rapporto alla classificazione della struttura ricettiva e si intende per tariffa giornaliera: 2,00 euro per i pernottamenti effettuati in strutture 4 stelle; 1,50 euro per le strutture a 3 stelle; 1,00 euro per i pernottamenti effettuati in alberghi 2 stelle e 0,50 euro al giorno per persona per i pernottamenti in campeggi senza bungalow e aree attrezzate.
Sono esenti dal pagamento i minori, gli anziani oltre i 70 anni ed altri soggetti che siano in condizione di disabilità, che siano accompagnatori turistici, forze dell’ordine in servizio ed altri casi specifici.
La tassa di soggiorno non si applica nei periodi: dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.
Come si procederà concretamente?
Il turista verserà l’imposta di soggiorno e il gestore dell’attività ricettiva rilascerà l’apposita ricevuta al momento della registrazione. Ciò serve per accertare il pagamento ma anche perché, valendo l’imposta fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, la ricevuta permetterà, in caso di cambio di albergo o altro, di attestare l’avvenuto pagamento.
In che modo la struttura ricettiva verserà il contributo al Comune? Il gestore della struttura trasmetterà entro il 31 gennaio di ogni anno una dichiarazione su apposito modello nella quale vengono indicati coloro che hanno pernottato nel corso dell’anno con il relativo periodo di permanenza.
In ultima istanza sono introdotte varie norme sul mancato o tardivo versamento dell’imposta, che comporta sanzioni e riscossione coattiva.
Quale sarà il beneficio reale per il comune e per le sue strutture ricettive? Ci auguriamo che la neonata imposta possa essere una grande opportunità in materia di finanziamento al turismo e che non sia solo un’ulteriore tassazione poco proficua per il paese.
{loadposition addthis}