Controversie agrarie, a chi rivolgersi e come affrontarle

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Il legislatore, per la definizione delle controversie inerenti le materia agraria, ha inteso favorire la composizione delle stesse alla luce della consapevolezza dell’importanza che il settore primario riveste nell’economia italiana.

Le controversie in materia di contratti agrari sono regolate dall’art. 11 del d.lgs 150/2012 (cd. Decreto Tagliariti). Questa nuova riformulazione deve dirsi confermativa della ratio fondante la precedente disciplina, in quanto coloro i quali intendano proporre giudizio devono dapprima darne preventiva comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte ed all’ispettorato provinciale dell’agricoltura.

Sarà compito del capo dell’ispettorato entro venti giorni dalla comunicazione convocare le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da essi designati, insieme ai legali laddove lo ritenessero opportuno, al fine di esperire il tentativo di conciliazione.

Si può parlare in questa circostanza, di tentativo di conciliazione obbligatoria, tant’è che costituisce condizione di improcedibilità giudiziale per la parte che agisse direttamente in giudizio.

Qualora la conciliazione avesse esito positivo, verrebbe redatto verbale sottoscritto dalle parti dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell’ispettorato. Laddove, invece, la conciliazione non riuscisse si dovrebbe in ogni caso redigere verbale precisando le posizioni delle parti.

Infine, il legislatore ha inteso inserire un’ultima ipotesi che ha il fine di sbloccare le situazioni di impasse e tutelare le circostanze che richiedono rimedi più immediati. Vale a dire che, nel caso in cui l’anzidetta procedura non si definisse entro sessanta giorni dalla comunicazione, allora le parti sono libere di adire l’autorità giudiziaria competente.

A tal riguardo si aggiunge che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale non è consentito nemmeno effettuare un’ingiunzione di pagamento, laddove si riscontri un credito “certo, liquido ed esigibile”, se non si sia preceduto al preventivo tentativo di conciliazione.

La materia agraria, come abbiamo visto, gode quindi di un regime particolare che vuole essere di favore per coloro che operano nel settore. Il tentativo di conciliazione, previsto per legge, ha l’intento di evitare, ove avesse buon fine, lunghi e più onerosi giudizi che altrimenti graverebbero sulle parti.