In seguito agli scontri che, dopo la sconfitta di ieri, hanno seminato paura all’interno e all’esterno del Via del Mare, non si è fatto attendere l’intervento del Giudice Sportivo che ha preso provvedimenti dopo aver analizzato i verbali dei delegati della federazione.
Con la sentenza, si infligge all’U.S. Lecce una multa di 15.000€ e, soprattutto, la squalifica dello stadio. Il Lecce, quindi, dovrà giocare quattro partite a porte chiuse.
Di seguito riportiamo la sentenza del giudice sportivo.
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, osserva:
– che i sostenitori della società Lecce introducevano ed accendevano nel proprio settore alcuni bengala e fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, e facevano esplodere, sempre nel recinto di gioco un petardo di notevole potenza, senza conseguenze;
– che al termine della gara, dapprima tre isolati sostenitori, scavalcata la rete di recinzione entravano sul terreno di gioco con il chiaro intento di raggiungere alcuni calciatori, ma venivano prontamente fermati dagli addetti alla sicurezza;
– che a questo punto, un gruppo di circa 200 sostenitori scardinavano la porta d’accesso al recinto di gioco dal settore Curva Nord ed invadevano il terreno di gioco;
– alcuni di questi sostenitori, quasi tutti a volto coperto, dopo essersi lasciati andare ad atti di teppismo, con danneggiamento di strutture e cartelloni pubblicitari, tentavano di entrare nel tunnel che porta agli spogliatoi malmenando ripetutamente gli addetti alla sicurezza;
– impediti nel loro intento, dopo aver divelto le panchine destinate alle squadre le lanciavano all’interno del tunnel, senza apparenti conseguenze;
– a questo punto con l’atteso intervento delle forze dell’ordine, i teppisti venivano ricacciati all’esterno dell’impianto sportivo dove avvenivano numerosi scontri, che causavano il ferimento di quattro agenti delle forze dell’ordine che venivano ricoverati in ospedale; nell’occasione un automezzo della polizia veniva dato alle fiamme ed altri automezzi venivano danneggiati;
– che gli episodi innanzi descritti si manifestano di particolare gravità pertanto, accertata la responsabilità oggettiva della società Lecce, la conseguente sanzione va commisurata in termini di immediata afflittività, ma anche in funzione preventiva in ordine al possibile ripetersi degli episodi stessi.
Per questi motivi, delibera di infliggere alla società Lecce le seguenti sanzioni:
– Ammenda di €15.000.000
– Obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse.
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