Nuova vittoria per gli utenti del traffico aereo, che ottengono il riconoscimento di 800 Euro per indennizzo contrattuale da ritardo del volo e risarcimento dei danni supplementari da omessa assistenza del vettore e mancato godimento dell’incontro di calcio.
Lecce – Ennesima vittoria per i passeggeri del traffico aereo rivoltisi a Codici Lecce, giunti a destinazione con ritardi superiori ai limiti fissati dalla normativa europea. Il Giudice di Pace di Gallipoli, Avv. Tobia Nassisi, con una recentissima pronunzia, pubblicata il 4 luglio scorso, ha integralmente accolto le ragioni avanzate dai due viaggiatori, rappresentati dal segretario di Codici Lecce, avv. Stefano Gallotta.
I fatti risalgono al settembre 2016, quando i due amici acquistarono i biglietti aerei per un breve soggiorno a Milano con il vettore irlandese. L’aereo giunse a destinazione all’aeroporto di Bergamo “Orio al Serio” solo alle ore 19, con 4 ore e 35 minuti di ritardo rispetto al previsto e così persero la prima giornata del breve soggiorno nel capoluogo lombardo e la possibilità di acquistare i biglietti per l’incontro di calcio “Inter – Juventus”, motivo principale del loro viaggio, presso lo sportello bancario preposto, che chiudeva alle 17 per riaprire il lunedì successivo.
Al loro rientro nel Salento, i malcapitati fecero ricorso a Codici Lecce e, tramite il segretario responsabile, avv. Stefano Gallotta, citarono la Compagnia irlandese dinanzi al Giudice di Pace di Gallipoli.
Con sentenza n. 1505/2017, il Giudice di Pace, disattesa ogni eccezione avversa, ha accolto le istanze dei ricorrenti, condannando Ryanair al risarcimento dei danni richiesti, per complessivi Euro 800 (di cui Euro 500 per indennizzo contrattuale ed Euro 300 per la mancata assistenza ex art. 9 Reg. CE 261/04 e per i documentati disagi subiti), oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
Commenta l’avv. Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce e difensore dei due passeggeri, che “ancora una volta i Giudici, prendendo le mosse dal Regolamento CE 261/2004, dalla Convenzione di Montreal del 1999 e dalle molteplici pronunzie rese negli ultimi anni dalla Corte di Giustizia Europea, riconoscono ai passeggeri, vittime di cancellazioni e ritardi, non solo l’indennizzo di cui al richiamato Regolamento CE 261/2004 (per importi che, per inciso, variano da 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta), ma anche il ristoro supplementare per la omessa assistenza e i disagi subiti e idoneamente allegati e documentati”.